IN QUESTA PARTE DEL SITO VENGONO PRESENTATI UNA SERIE DI ARTICOLI DI DIRITTO CANONICO RIGUARDANTI LA NULLITA' MATRIMONIALE E VARI PROBLEMI FAMILIARI, PRINCIPALMENTE DEL DOTTOR  FABIO  BELLIA MA OVVIAMENTE NON SI ESCLUDONO ALTRI  CONTRIBUTI.

 

 

Gli articoli raccolti nel file di seguito, sono stati presentati dall'autore nel sito overlex, tra il 2008 e 2012.

 

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Si segnalano gli articoli del sito web dell'associazione canonistica italiana.

 

 

Di grande  interesse   si   segnala una sentenza di un tribunale ecclesiastico

Sentenza-Tribunale-Ecclesiastico-Diocesa[...]
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Una opinione sul vecchio codice preconciliare

 Come e' noto nel codice precedente quello  del 1983 il   matrimonio veniva  visto  con due fini essenziali, quello unitivo e  procreativo.

 

 Quello procreativo  era considerato principale l'altro secondario; ci si può chiedere se la Chiesa sbagliasse, secondo me no.

 

 Si pensi al caso del Re Sole, ebbe una moglie  e  tre amanti da loro 18 figli ma 12 morirono in età giovanile ed il grande compositore BACH ne ebbe 20 da due mogli ma solo quattro credo, arrivarono all'età adulta.

 

 In questo  contesto grave assai  diffuso a causa del  decesso di bambini, giovani  ed adulti per malattie varie come colera, tubercolosi, poliomelite (l'ultima  in  Italia  negli anni 50' del secolo  scorso), considerare   la  procreazione come   il fine primario  del matrimonio  non era un limite dei tempi ma un fatto ontologicamente reale anche se relativo.

 

 Poi in seguito ai progressi della scienza  medica e' chiaro che alla luce  della possibilità di una vita più  lunga e  sana e della Rivelazione, l'importanza ontologica dei  due fini  essenziali  del matrimonio doveva mutare.

 

 

 

CONSIDERAZIONI SUL MATRIMONIO CANONICO 

 

a) Secondo il codice il matrimonio è considerato come un contratto tra i nubendi, ma secondo una concezione personalista non sarebbe meglio defiinirlo come un negoziio giuridico? Il matrimonio secondo una concezione superata nel mondo occidentale era un contratto tra  le famiglie, la Chiesa nel considerarlo un contratto tra i nubendi ha introdotto il principio della volontà tra i fidanzati e non tra le famiglie, Inoltre ancora oggi in molte parti del mondo il matrimonio è un contratto tra le famiglie, quindi la stauizione dell'attuale diritto canonico è ancora attuale.

 

b) Il matrimonio tra due battezzati è considerato un sacramento, ma cosa è un sacramento? Secondo la dottrina è un segno efficace della grazia, ma in genere come si presenta la grazia? Ovvero attraverso quale canale? Il mezzo ordinario è il sacerdote o prima di tutti il vescovo, essendo il sacerdote un suo ausilio caratterizzato da un sacramento dell'ordine non pieno. L'atto che compie il sacerdote è detto in "PERSONA CHRISTI", ovvero attraverso di lui è lo stesso CRISTO che agisce. Non tutti gli atti ecclesiali realizzati da funzionari della Chiesa sono tali, ma solo quelli da cui si rende presente lo Spirito Santo. E' il mistero del Corpo Mistico su cui tanta letteratura è stata scritta. Essendo il prete membro del Corpo Mistico è un pò come quando un funzionario dello stato agisce, attraverso di lui è Lo Stato che ha agito. Non è quindi che se il prete agisce ad esempio con l'assoluzione, il Cristo storico quello che per così dire è in cielo agisce contemporaneamente come due persone diverse, ma essendo il prete un componente del Corpo di Cristo terreno,  in quel momento assolutorio effettivamente è lo stesso Cristo che agisce inviando lo Spirito  Santo, si tratta di un bel mistero.

 

c) Ma allora I nubendi nel momento del consenso nuaziale -se sono ambdue battezzati e di rito latino-  agiscono in Persona Christi? Potrebbe sembrare di sì, la questione è anche se tale azione continua nel compimento della loro relazione matrimoniale. Paragonando il matrimonio alla Eucarestia consacrata, parrebbe di no, una volta che è avvenuta la transunstanziazione, questa è appunto avvenuta, anche se  lo Spirito santo ricevuto tra i nubendi  deve essere mantenuto.

 

 Per capire lo stato della questione nel predetto rito bisogna pensare ad una statuizione del IV Concilio Lateranense per cui i fedeli che andavano a combattere in terra santa; per il fatto stesso di volere andare, erano assolti dai loro peccatti senza uno  atto in Persona Christi da parte di un  ministro abilitato, ciò, in nome della Suprema potestà normativa data agli apostoli.  Analogicamente i nubendi di rito latino  manifestando un valido consenso nuziale nell'ambito di una valida forma canonica, rendono presente tra di loro uno specifico Spirito Santo.

 

Però considerando che solo nel tempo la Chiesa ha maturato la concezione del matrimonio come sacramento, mi chiedo se l'idea che i nubendi di rito latino di fatto agiscano  o  possano  agire in Persona Christi sia errata.

 

 

 

 

L'INTRODUZIONE   DEL    DOLO   NEL DIRITTO MATRIMONIALE CANONICO, CORRISPONDE AD UN PRINCIPIO DI DIRITTO NATURALE?

Il diritto della Chiesa cattolica Romana, latino ed orientale, afferma che chi si sposa raggirato da un dolo per ottenerne il consenso anche da parte  di terzi, dolo che per sua natura può perturbare gravemente il coniugio, celebra invalidamente. Questo principio è di diritto naturale? Sembrerebbe ovvio, si pensi al dolo nel diritto penale ed alla buona fede richiesta nei contratti (ma attenzione non necessariamente nel trust), quindi sarà la stessa cosa nel matrimonio canonico! In realtà il soggetto logico del canone non è tanto il dolo, ma l'errore conseguente. Se esso esiste si realizza la nullità, in caso contrario no. Il dolo ne è solo la causa, ma le cause di un errore attinente il consenso matrimoniale possono essere tante, il problema è quale tipo di errore si viene a realizzare. Prima di questo canone, la giurisprudenza rotale come considerava un errore che per sua natura perturbava gravemente la vita matrimoniale? I miei studi  mi suggeriscono che lo vedeva nelle fattispecie dell'errore normalmente previste con corrette e frequenti decisioni di nullità. Qundi le attuali disposizioni sul dolo nel matrimonio, nei codici latino ed orientale, vanno considerate di diritto positivo. L'inserimento del dolo in modo specifico potrebbe essere solo un sistema per mettere in risalto la concezione personalista del connubio cattolico.

A tal fine può essere di interesse   il  seguente  video:

 

Può essere anche utile la lettura dei  seguenti  articoli:

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E' VIVIBILE IL MATRIMONIO CANONICO NELLA  ETA'  DELLA  TECNICA?

 

E' questa una domanda classica dai tempi del postconcilio, la risposta risulta affermativa, i valori evangelici sono per ogni tempo. Ma allora perchè fu posta? E per quale motivo venne presentata? La ragione è stata ed è a mio parere in una incertezza circa il nuovo mondo che in modo dirompente si presentò nella seconda metà del secolo scorso alle nuove generazioni del postconcilio che in parte erano  state educate con passate metodologie. Per percepire questo fatto si vedano i seguenti video sul modo di intrattenere bambni ed adolescenti di quel periodo (ma forse anche adulti)..............

 

 

Non mancavano cartoni animati..............

 

Si potrebbero inserire una quantità smisurata di modelli italiani e stranieri, ma non è importante, quello che conta è che ad un certo punto si manifestò a livello popolare qualcosa che modificò in modo radicale tutta la società..........

Il famoso personal olivetti 101 aveva avuto qualche utilizzazione nelle scuole più avanzate anche in italia ma non era assoutamente uno strumento popolare, ora le cose cambiavano. I mass media si aggiornarono abbastanza bene e rapidamente anche con nuovi cartoni animati che in qualche modo introducevano la gioventù di quel periodo in un mondo con nuove specifiche reponsabilità, visto i rischi che la nuova società avrebbe presentato.

Furono molti e trà questi si possono ricordare Goldrake,  Baldios e  Gundam......

 In qualche modo la maturità dei futuri adulti doveva essere nuova, non che in passato fosse stata bassa e le crisi familiari fossero causate dall'informatica, ma confrontata con diverse problematiche dei nuovi tempi qualche volta risultava sempliciotta ed ingenua, i problemi e le difficoltà di un mondo tecnologico esigevano una diffusa  intelligenza più fine e sofisticata che in passato....

 

ULTERIORI ESEMPI......

 E' chiaro che in un mondo estremamente nuovo, il matrimonio risultava più problematico poiché l'utilizzo di precedenti schemi culturali non era sempre  adeguato.......

 Da quì l'importanza di un aggiornamento, la Chiesa fece moltissimo, attraverso una gioventù  educata  per mezzo di  organizzazioni laicali  della  natura  più  varia. 

 

 

 

Può una persona  non credente nei valori cattolici-romani, realizzare un matrimono valido?

 

1.- Questo certamente è un grave problema che la Chiesa risolve favorevolmente. 

 

 Ciò che si chiede al non fedele - anche battezzato nella chiesa - è di non effettuare un atto di volontà positivamente od implcitamente  escludente i valori di cui sopra.

 

 Ma tutto questo ha un senso ovviamente religioso-cattolico?

 

 La dottrina e la giurisprudenza al momento non  presentano  una  giustificazione definita, la predetta soluzione si basa sostanzialmente su un Ecclesiastico sensus fidei.

 

2.- Però se si pensa al principio ex opere operato nei battezzati e alla possibilità del  matrimonio trà un battezzato ed un non battezzato garantita dal Creatore (secondo la tradizione), una  chiarificazione del sensus fidei afferente il problema in titolo, potrebbere essere nel porre al non  fedele un quesito di questo tipo:"E' chiaro che lei durante il giorno del matrimonio ovviamente    non    aderiva  ai  valori matrimonali della Chiesa, ma se avesse avuto la fede   avrebbe  aderito?"  Se no, il matrimonio potrebbe insieme ad altri rilievi essere considerato nullo, se si, allora si potrebbe considerare    un      favor  divino.  Sarebbe  questo  un  approfondimento   della  famosa  dichiarazione "Non separi l'uomo ciò che DIO ha unito".

 

3.- Quali potrebbero essere le disposizioni interiori di un nubente privo di fede (battezzato o meno) per realizzare un matrimonio canonicamente valido, per il Creatore? Forse il fatto che si accetterebbe in ogni caso la visione cattolica circa l'indissolubilità matrimoniale se avesse la fede, che in questi casi in genere è il problema fondamentale oltre alla accettazione del sacramento.

 

Però esiste un'altro punto che in genere non è considerato, ovvero, la potestà della Chiesa di legare e scioglire, tutto quello.......

 

4.- In effetti  la mia impressione esaminando il problema  in titolo è che non si tiene conto della potenzialità normativa della Chiesa riguardo il matrimonio, la quale è molto ampia.

 

Una volta che l'Autorità Ecclesiaistica competente ha stabilito-insieme ad altre condizioni DI CUI SI PARLA AL PUNTO 2 E 3 - che per contrarre un matrimonio valido un nubente privo di fede non deve realizzare un positivo atto di volontà esplicito od implicito contro i valori cattolici nuziali, questo non sarebbe  sufficiente per la sua validità? E' difficile contestare secondo una razionalità teologica cattolica- romana questa posizione,  considerando quanto evidenziato al punto 2.-3.

 

E' chiaro che quanto esposto si applica anche al matrimonio trà una persona battezzata e non,  secondo il principi canonici dell'errore che non determina la volontà.

 

 

 

 

       UN PROBLEMA DI DIRITTO FAMILIARE

In una sentenza ecclesiastica fu affrontato il problema del battesimo degli adulti ritenendo che perchè esso sia valido non è necessaria da parte dell'adulto accettare consapevolmente l'idea della incorporazione a CRISTO e della conseguente nuova creatura; ciò è chiaramente contrario al diritto canonico pure preconciliare. Questo fatto è una occasione per riflettere sul valore del battesimo dei bambini figli di fedeli cattolici.

Tale battesimo come la tradizione afferma è valido ma secondo Agostino  veramente privo di valore senza una educazione cattolica ed una adesione consapevole del battezzato quando acquista l'uso della ragione.

 

E'stata posta da tempo immemorabile la domanda se sia giusto battezzare i bambini prima di una adeguata catechesi, la risposta data è che una grazia si realizza sempre e che non esiste motivo di negarla nella prospettiva poi del rischio di morte, inoltre un bimbo battezzato sarà in qualche modo aiutato a superare una prova a cui potrebe essere sottoposto davanti a Dio per meritare il paradiso, da adulto poi potrà sempre rifiutare la fede.

 

Circa i bambini non battezzati non esiste un articolo di fede specifico ma se si tiene conto dei criteri esposti da Cristo, la dannazione si realizza se esiste una responsabilità, quindi  probabilmente i bambini deceduti senza battesimo saranno sottoposti ad una prova che potranno superare.

 

Riguardo i neonati figli di battezzati esiste un fatto che non mi pare fino ad oggi considerato e che trova fondamento nel link delle PREMESSE IDEOLOGICHE, se l'anima viene infusa prima della nascita, quando una gestante riceve la divina eucarestia, l'Ostia consacrata è ricevuta anche dal nascituro che inconsapevomente verrà unito a Cristo. Allora i dubbi circa la eticità del battesimo ad un bimbo figlio di fedeli non hanno senso poichè egli e per più volte sarà già stato unito a Cristo.

 

Ma la eucarestia che eventualmente un feto privo di anima riceverebbe che valore avrebbe? Il problema può essere risolto pensando ad un quesito che pare sorse nella prima metà del secolo scorso, più o meno cento anni fà, quando per disprezzo delle fedi cattolica ed ortodossa sembra che nell'europa dell'estremo est divine eucarestie furono fatte mangiare a cavalli, cosa accadeva? Secondo vari teologi le eucarestie dovevavo necessariamete ritrasformarsi in pane normale ed è quello che probabilmente avverrebbe se un feto privo di anima le ricevesse.

 

Ci solo altri due problemi connessi al battesimo dei bambini, chi può validamente battezzare? Certamente una persona  battezzata che intende realizzare il sacramento, ma una non battezzata? Nel catechismo preconciliare questa possibilità era configurata anche per i non battezzati, ma ha senso? Come può un non battezzato privo di fede cattolica poter volere realizzare il sacramento? Come potrei io voler far discendere la benedizione degli dei dell'olimpo su un bimbo pagano se non credo in quegli dei?

 

 

                       COROLLARIO

E' accaduto nei secoli passati che a volte figli di non cristiani ebrei fossero battezzati senza il consenso dei genitori. Questo fatto estremamente raro era riprovato dalla autorità ecclesiastica, ma per motivi attualmente non comprensibili comportava la perdita della genitorialità legale da parte dei genitori. Mi pongo una domanda, su che basi la Chiesa Cattolica ritiene che un battesimo dato ad un bimbo figlio di non cristiani possa essere valido  senza il consenso dei suoi legittimi educatori? Questa norma mi è stata data ma quale è il suo fondamento? Non saprei....

 

 

 

 

 

      LA  PROVA  NEL  DIRITTO  CANONICO

 

 

La prova  nel  diritto  canonico  si  deve  basare  sulla

 

certezza  morale  raggiunta   da  un  giudice, tale    fù

 

la visione di PIO XII che è ancora valida.

 

Ma  cosa  è la certezza morale? E’ un  convincimento

 

che basandosi su  elementi   validi, supera  la  mera o

 

forte probabilità del verificarsi di un  evento. Ma  che

 

significa? In  effetti  questo  si   può  capire  se  si   ha

 

esperienza dei tribunali ecclesiastici o di studio  delle

 

sentenze ecclesiastiche. Però forse si può dire  di  più,

 

si può comprendere in modo rigoroso il  significato di

 

certezza morale del giudice e questo secondo me lo si

 

può fare attraverso la analisi della sentenza italiana di

 

un  tribunale  laico, chiamata  sentenza Franzese.

 

Invito  il  lettore  a  procurarsela  poichè  ciò che dice

 

descrive  esattamente  il  concetto  di certezza morale

 

che   solo   agli    inizi   del   ventunesimo  secolo   la

 

giurisprudenza italiana ha recepito  mentre  la Chiesa

 

lo praticava da tempo immemorabile.

 

Sarebbe   interessante    un    confronto    con    quella

 

anglosassone (ragionevole dubbio) ma   studi   in   tal

 

senso non ne ho trovati.

 

 

 

Di seguito sono riportati alcuni articoli riguardanti la prova

 

e di grande interesse:

 

 

Criteri_di_ragionamento_giuridico_p.pdf
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I criteri del giudice nellassumere la pe[...]
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Lobiati.pdf
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