IL  MATRIMONIO   CANONICO

 

 

Circa il matrimonio:"Secondo la chiesa non può esistere, fra battezzati, un contratto matrimoniale canonico senza che esso sia sacramento (can. 1055). Il matrimonio è stato elevato a sacramento dallo stesso Gesù Cristo, come unione lecita e qualificante, tesa al raggiungimento della grazia divina. L'errore sulla sacramentalità del matrimonio, o la sua volontaria esclusione determinano l'invalidità del negozio stesso. Alla natura sacramentale del matrimonio è legata la sua indissolubilità e l'indisponibilità dei suoi contenuti, la bibbia lo afferma; tuttavia, riguardo all'indissolubilità è bene notare che solo il matrimonio contratto validamente e consumato secondo natura (ratum et consummatum) raggiunge la pienezza del sacramento ed è realmente indissolubile. In mancanza della consumazione infatti è possibile ottenere, a precise norme di legge, la dispensa dal vincolo".

 (Enciclopedia libera di internet).

 

Dal punto di vista giuridico, come da quello canonico, l'elemento fondamentale del matrimonio è certamente il consenso, ossia l'incontro tra le volontà delle diverse parti, in questo caso dei nubenti. Esso deve essere prestato da soggetti giuridicamente capaci ed in assenza di impedimenti, nella forma prescritta ad validitatem dalle norme della Chiesa. Il consenso è elemento imprescindibile e personale, non può essere sostituito né corroborato da alcuna potestà umana (can. 1057). Un consenso mancante, viziato o (in quasi tutti i casi) condizionato determina l'invalidità del negozio.

Il codice presenta oggi il matrimonio come un contratto consensuale formale; in passato la definizione però non è sempre stata così pacifica. Oggi si sostiene che il matrimonio sia un negozio che si perfeziona con il semplice consenso, tuttavia v'è un aspetto ulteriore che ricopre una sua propria importanza in materia di indissolubilità del vincolo: la consumazione.

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I requisiti per contrarre matrimonio nel diritto canonico sono tre:

Consenso

Capacità giuridica

Forma stabilita

Il soggetto capace, che esprime un consenso valido nella forma stabilita dalla legge canonica lo fa validamente. Per la validità dell'atto è necessario che entrambi i nubenti pronuncino il loro consenso in costanza di questi tre elementi; se così è l'atto è valido e produttivo dei suoi effetti giuridici secondo il canone 1134. Altrimenti la validità è solo apparente e può essere travolta ex tunc dal Tribunale ecclesiastico con una sentenza di nullità.

 

Fini

Per fini si intendono gli scopi basilari che l'ordinamento canonico prevede per il negozio; l'esclusione di essi provoca invalidità per difetto o vizio del consenso. Nel codice del 1917 i fini considerati erano tre, uno primario, il bonum prolis (la procreazione ed educazione dei figli), e due secondari, mutuum adiutorium (sostegno morale) e remedium concupiscentiae (rimedio del desiderio carnale). Nel codice del 1983 questa gerarchia dei fini è stata abolita; esso riporta come fini del matrimonio il bonum prolis ed il bonum coniugum (rispetto e sostegno del coniuge nei confronti dell'altro).

I fini si distinguono dalle mere finalità (ovvero i motivi ulteriori che spingono i due soggetti a sposarsi), dato che i nubenti possono tranquillamente celebrare un matrimonio totalmente valido anche se spinti da motivazioni differenti da quelle ispirate dalla Chiesa. È sufficiente, allo scopo di contrarre matrimonio validamente, che essi non siano disposti, almeno implicitamente, a discostarsi dal modello matrimoniale proposto dalla Chiesa.

 

Proprietà

Proprietà inderogabili del matrimonio sono, secondo il canone 1056, l'unità e l'indissolubilità. L'unità corrisponde all'esclusività del vincolo matrimoniale; sono perciò proibite tutte le forme di poligamia e poliandria. Nel caso in cui un infedele poligamo si converta al cattolicesimo la legge canonica consente che scelga una delle sue mogli, congedando le altre (alle quali deve però sempre il sostentamento). L'indissolubilità consiste nell'unità perpetuata fino alla morte, senza la possibilità che il vincolo sia sciolto per volontà dei coniugi o dell'autorità umana.

Unità ed indissolubilità sono conseguenze dirette della sacramentalità del negozio; esso è unico ed indissolubile per diritto divino e umano. Ne deriva che, non essendo il matrimonio tra infedeli un sacramento, il loro vincolo è unico ed indissolubile nei soli limiti del diritto naturale e di quello civile. Il rapporto tra fedeli acattolici è regolato dal diritto delle Chiese Cristiane Orientali.

 

Elementi essenziali

Sono cinque, sono inseparabili dal vincolo e ne rappresentano la sostanza:

Bonum prolis

Bonum sacramenti

Bonum fidei

Bonum conjugum

Sacramentalità

Il rifiuto di tutti o anche di uno solo di questi elementi essenziali da parte di anche uno solo dei contraenti provoca l'invalidità del matrimonio per difetto del consenso (è il caso della simulazione totale o parziale, can. 1101).

 

Il "Favor matrimonii"

Ogni matrimonio celebrato nelle forme previste si considera valido fino a prova contraria. Tale prova (che deve essere certa e tale da cancellare ogni dubbio) è un onere di colui che intende dimostrare la nullità del vincolo (can. 1060). Questa presunzione domina l'intero diritto matrimoniale canonico; ad essa si affiancano la presunzione di consumazione in presenza della convivenza dei coniugi (can. 1061 par. 2) e la presunzione che il "consenso interno" equivale a quello manifestato (can. 1101). Queste presunzioni, unitamente ai canoni 1085 par. 2 e 1100, costituiscono lo scheletro del "favor matrimonii", sistema che per agire necessita solo che il matrimonio esista almeno come fatto giuridico; in tale caso esso si applica ai matrimoni di tutti i cristiani e non cristiani.

Il favor matrimonii è una presunzione di validità juris tantum, ovvero valida fino a prova contraria. È tuttavia molto rigoroso e prevale su ogni altra presunzione che lo contrasti; l'unico caso in cui soccombe riguarda lo scioglimento del vincolo in favore della fede, o per privilegio paolino o privilegio petrino, nei matrimoni tra infedeli (allorquando uno dei due intenda convertirsi, can. 1180)".(Dalla enciclopedia libera di internet).

 

      DOTTRINA  E  GIURISPRUDENZA

Di grande importanza è oviamente conoscere la dottrina e la giurisprudenza concernenete il matrimonio canonico.

Non si può tuttavia non rilevare che la materia è vastissima. La scelta compiutà dal proprietario del sito si avvale di numerose fonti.

 

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DI ESTREMO  INTERESSE  E'  IL SEGUENTE VIDEO....

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DI SEGUITO SONO ANCHE PRESENTATE 

     DICHIARAZIONI PONTIFICIE       RIGUARDANTI   LA  NULLITA'

 DEL MATRIMONIO CANONICO

 

 

 

Il numero dei discorsi PONTIFICI al  Tribunale della ROTA ROMANA è vastissimo,  un elelenco esaustivo potà essere tovato utilizzando il sito internet vaticano.